ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Premesso che:
l'attuale sistema di classificazione dei saperi disciplinari, derivante da provvedimenti normativi adottati in tempi e per finalità molto differenti, si articola su quattro livelli: a) settori scientifico-disciplinari e relative declaratorie, come risultanti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e determinati con decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modifiche; b) settori concorsuali e relative declaratorie, come introdotti dall'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e determinati con decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; c) macrosettori, come introdotti dallo stesso art. 15 e determinati con decreto ministeriale 29 luglio 2011, modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855; d) aree disciplinari CUN, inizialmente configurate dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, quali «grandi aree omogenee di discipline», successivamente determinate, in numero di 14, dal decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 278, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 5, 7 e 27 ottobre 1995; infine confermate in questa loro valenza, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante l'ultimo «Riordino del Consiglio Universitario Nazionale», che determina in 14 il numero massimo di «aree di settori scientifico-disciplinari» in rappresentanza delle quali sono eletti a componenti dell'organo, per ciascuna area, un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;
per quanto riguarda l'attività di ricerca, ai fini della presentazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), sin dal bando del 2012 (decreto ministeriale 28 novembre 2012, n. 957) è stato utilizzato per la classificazione dei progetti anche lo schema dell'European research council (ERC);
premesso inoltre che:
l'attuale configurazione delle classi di laurea e laurea magistrale discende dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che aggiornò il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, introducendo in particolare le lauree magistrali biennali al posto delle precedenti lauree specialistiche, i cui ordinamenti descrivevano un percorso formalmente quinquennale, pur essendo nei fatti solo biennale, dovendosi innestare su corsi di laurea di durata triennale;
la definizione delle classi ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 è stata effettuata con ulteriori decreti, rammentando in particolare: il decreto ministeriale 25 novembre 2005 di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza; i decreti ministeriali 16 marzo 2007 di istituzione di 43 classi di laurea e di 94 classi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, che costituiscono il corpo principale dell'impianto delle classi attuali; i decreti ministeriali 19 febbraio 2009, di concerto con il Ministero della salute, di istituzione di 4 classi di laurea e 4 classi di laurea magistrale delle professioni sanitarie; il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di istituzione della classe di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
con nota dell'11 gennaio 2018, il Ministro in indirizzo ha dato mandato al Consiglio universitario nazionale di effettuare «una verifica delle criticità relative all'offerta formativa per Classi di Laurea e di Laurea Magistrale nonché all'articolazione dell'attuale classificazione dei saperi in settori scientifico-disciplinari», in modo da poter «porre mano a una revisione complessiva delle classi di corsi di studio in conseguenza delle mutate esigenze culturali e professionali delle società contemporanee e del contesto internazionale nel quale l'Università è chiamata ad agire», nella «direzione di un aggiornamento degli obiettivi qualificanti e di una maggiore flessibilità e semplificazione delle attività formative previste nelle relative tabelle»;
nella nota del Ministro si richiama l'esigenza di procedere, quanto ai settori scientifico-disciplinari, a «un aggiornamento dell'attuale impianto della classificazione che, nel rispetto delle specificità nazionali delle attività di ricerca e di didattica, lo renda meno rigido, più aderente agli attuali sviluppi culturali, nonché più funzionale e coerente con gli indirizzi europei»;
visto che:
il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 2 maggio 2018, come richiesto dal Ministro, ha trasmesso il parere generale n. 22 al Ministero, con prot. n. 14130 del 7 maggio 2018, ovvero parere generale «Per un modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, anche in funzione della flessibilità e dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa»;
in diverse occasioni, gli attori del sistema universitario hanno manifestato la necessità di una manutenzione organica dell'impianto delle classi dei corsi di studio, sia di un intervento che ponga rimedio alle disfunzioni e alle anomalie indotte dall'attuale schema di classificazione dei saperi, così da adeguarli all'evoluzione delle esigenze culturali, professionali, sociali, scientifiche e di ricerca;
l'art. 15 della legge n. 240 del 2010, al comma 3, prevede che le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale,
si chiede di sapere:
quali interventi il Ministro in indirizzo intenda assumere, ai fini di un necessario adeguamento sostanziale del contesto normativo e dell'attuazione delle innovazioni richieste e proposte dal Consiglio universitario nazionale;
in quali tempi intenda assumere le iniziative di cui in premessa.